Nella seduta di martedì 14 febbraio la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato gli emendamenti al D.L. 244/2016 (decreto Milleproroghe) che posticipano l’entrata in vigore della Riforma Forense (L. n. 247/2012).
Il testo degli emendamenti approvati prevede che “al comma 4 dell’articolo 22, della legge 31 dicembre n. 247, la parola ‘quattro’ è sostituita dalla seguente: ‘cinque’ e che “all’articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola ‘quattro’ è sostituita dalla seguente: ‘cinque’”.
In particolare, il dossier n. 422/1, esplicativo degli emendamenti proposti dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato al D.L. n. 244/2016, reca le seguenti indicazioni:
“Articolo 10, comma 2-bis (Esame di abilitazione all’esercizio della professione forense)
L’art. 10, comma 2-bis, introdotto dall’emendamento 10.26 (testo 3) interviene sulla legge di riforma della professione forense (legge n. 247 del 2012), con particolare riferimento alla disciplina transitoria relativa all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. La disposizione prevede che per i primi 5 anni (in luogo degli attuali 4) dall’entrata in vigore della riforma l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato sia svolto, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti alla riforma del 2012.”
Si affaccia dunque l’ipotesi di uno slittamento dell’entrata in vigore della Riforma Forense di almeno un anno. Al contrario, a testo invariato, gli aspiranti Avvocati si troverebbero a dover sostenere le prove scritte senza il supporto dei codici annotati con le massime giurisprudenziali, oltre ad una prova orale vertente su entrambe le procedure e il diritto sostanziale sia civile che penale.
Tuttavia, per avere una risposta definitiva, si dovrà attendere la conversione del Decreto Milleproroghe che perverrà entro il prossimo 28 febbraio.
La parola passa ora quindi all’Assemblea.