Traccia Atto Civile – Esame Avvocato 2018

Nel gennaio del 2018 la società Alfa ha venduto a Tizio una macchina tipografica esposta all’interno del proprio negozio. Quest’ultimo però, nonostante le molte sollecitazioni verbali rivoltegli, a distanza di alcuni mesi non ha ancora provveduto a ritirare il bene.

Stante la perdurante inerzia di Tizio, la società Alfa lo ha dunque citato in giudizio contestandogli l’inadempimento all’obbligo di ritirare il bene acquistato nonché lamentando di aver subito un concreto danno alla propria attività imprenditoriale, in quanto la macchina tipografica occupa una parte consistente della superficie del locale utilizzato per l’attività di vendita ed impedisce l’esposizione di altri prodotti. Ha chiesto pertanto, a titolo di risarcimento dei danni, la corresponsione della somma di euro 6.000,00, corrispondente ad una parte dell’importo dei canoni mensili di locazione del predetto locale corrisposti dal gennaio del 2018 alla data di redazione dell’atto di citazione, con riserva di richiedere, eventualmente anche in separato giudizio, i danni in seguito maturati.

Ricevuta la notificazione dell’atto di citazione, Tizio si reca dal suo legale di fiducia intenzionato a difendersi dalle avverse pretese.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto giudiziario ritenuto più idonea alla difesa del proprio assistito.

Soluzione proposta – Atto Civile

TRIBUNALE DI ___________

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

nell’interesse di Tizio

Nella causa civile di primo grado n. ___________ R.G. – Giudice Istruttore Dott. ___________________, udienza del ___________, promossa da:

società Alfa, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. ___________________, con sede legale in ___________, rappresentato e difeso dall’Avv. ___________________ del Foro di ___________

attrice

contro

Sig. Tizio, rappresentato e difeso dall’Avv. ___________________ del Foro di ___________

convenuto

Il Sig. Tizio, nato a ___________ il ___________, C.F. ___________________, residente in ___________ via ___________________, n. ___, elettivamente domiciliato in ___________, via ___________________, n. ___, presso lo studio dell’Avv. ___________________ del Foro di ___________, C.F. ___________________, (P.E.C. ___________, fax n. ___________), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente atto

espone quanto segue.

Con atto di citazione notificato in data ___________, la società Alfa ha convenuto in giudizio il Sig. Tizio, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…”

Con il presente atto si costituisce in giudizio il Sig. Tizio, come sopra rappresentato e difeso, chiedendo il rigetto delle domande attoree per le ragioni che di seguito si espongono.

FATTO

  1. nel gennaio 2018 il sig. Tizio acquistava dalla società Alfa una macchina tipografica conservata nel negozio di quest’ultima;
  2. nei mesi successivi, Alfa non rivolgeva al sig. Tizio alcuna diffida o intimazione formale a ricevere la consegna del bene acquistato;
  3. infine, con atto di citazione notificato in data ___________, Alfa conveniva in giudizio il sig. Tizio, contestandogli l’inadempimento all’obbligo di ritirare la macchina tipografica, nonché chiedendo il risarcimento del danno asseritamente subito;
  4. più precisamente, Alfa quantifica il pregiudizio subito in € 6.000,00, pari ad una quota dei canoni di locazione dei predetti locali di vendita corrisposti dal gennaio 2018 alla data di notifica dell’atto di citazione, con riserva di richiedere i danni in seguito maturati, eventualmente in separato giudizio.

DIRITTO

1) Sull’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita.

Preme anzitutto evidenziare che la presente controversia è soggetta al procedimento di negoziazione assistita obbligatoria ai sensi dell’art. 3 del d.l. 132 del 2014, in quanto concernente una richiesta di pagamento di somme in denaro inferiore ai 50.000 €.

Ciononostante, l’attore non ha previamente attivato tale meccanismo di risoluzione alternativa della controversia, con conseguente mancato assolvimento della condizione di procedibilità per la proposizione della presente domanda in giudizio.

***

2) Sull’infondatezza della domanda attorea.

Alfa agisce in giudizio per il risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa del preteso inadempimento di Tizio all’obbligo di ritirare il bene acquistato.

Tale domanda appare, però, del tutto infondata, alla luce della disciplina in materia di mora del creditore di cui agli artt. 1206 e ss. c.c.

Giova anzitutto premettere che, ai sensi dell’art. 1477 c.c., grava sul venditore l’obbligazione di consegnare il bene compravenduto nello stato in cui si trovava al momento della vendita; l’adempimento di tale obbligo di consegna, a mente degli artt. 1182 e 1510 c.c., deve avvenire nel luogo in cui la cosa si trovava al tempo della vendita, ovvero presso il domicilio del venditore.

Ciò posto, va evidenziato che il creditore-compratore non è obbligato al risarcimento di alcun danno nel caso in cui non riceva la prestazione dovuta dal venditore, almeno fintantoché quest’ultimo non lo costituisca in mora accipiendi con le formalità prescritte dalla legge.

In linea generale, è ben vero che, ai sensi dell’art. 1206 c.c., il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l’obbligazione.

È pure vero che tra gli effetti della mora accipiendi vi è, ai sensi dell’art. 1207 c.c., il sorgere in capo al creditore dell’obbligo di risarcire i danni conseguenti e sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.

Tuttavia, come noto, al fine di costituire in mora il creditore, il debitore deve avanzare l’offerta di adempimento con le formalità prescritte dalla legge e, segnatamente, dagli artt. 1208 e ss. c.c.

In particolare, ai sensi dell’art. 1209, secondo comma, c.c., l’offerta consiste nell’intimazione al creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione (cd. mora per intimazione).

L’art. 75 disp. att. c.c., in particolare, dispone che tale atto debba consistere nell’intimazione del debitore al creditore di ricevere il bene dovuto, notificato mediante ufficiale giudiziario, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui il debitore intende procedere alla consegna del bene mobile, con rispetto di un intervallo non inferiore a tre giorni.

Inoltre, è poi necessaria la successiva esibizione del bene dovuto nel giorno, ora e luogo indicati, da parte di ufficiale giudiziario o notaio, che provvedono a verbalizzare l’eventuale mancata comparizione del creditore od il suo rifiuto di accettare l’offerta.

Solo con il rispetto di tali formalità, dunque, si producono in capo all’acquirente gli effetti della mora accipiendi tra i quali, come detto, l’obbligo di risarcire il danno.

Ciò si evince, anzitutto, proprio dal fatto che il codice civile impone al debitore il rispetto di una rigida sequenza di atti, volta anche a tutelare il diritto del creditore di ricevere la prestazione nei modi e nei tempi previsti dalla legge e dal contratto.

Del resto, se gli effetti di cui all’art. 1207 c.c. potessero prodursi anche in assenza di un’offerta formale, non si comprenderebbe per quale ragione il legislatore avrebbe dettato le disposizioni sopra rammentate, puntellando e procedimentalizzando le modalità di svolgimento dell’offerta.

Ne consegue, ragionando a contrario, che gli effetti della mora accipiendi, e tra questi l’obbligo risarcitorio del creditore, non possono prodursi se non nei casi e nei modi di cui agli artt. 1208 e ss. c.c.

Inoltre, conferma di ciò si evince anche dal fatto che il codice civile disciplina espressamente, all’art. 1220 c.c., gli effetti dell’offerta informale, disponendo che la stessa sia idonea soltanto ad impedire la mora debendi.

La circostanza che le formalità di cui agli artt. 1208 e ss. c.c. non ammettano equipollenti ha da tempo trovato conferma anche in giurisprudenza.

La Suprema Corte, infatti, ritiene “come sia principio costantemente ribadito, quello secondo cui gli effetti della mora accipiendi discendono sempre e soltanto da un’offerta per intimazione redatta e notificata nella forma prescritta (così Cass. n. 994/1987, n. 113/1985 e n. 958/1970)” (Cass. civ. Sez. I, 20/06/2000, n. 8389), affermando al contempo, e simmetricamente, che “l’offerta irrituale o non formale, contemplata dall’art. 1220 c.c., allorquando manchi un legittimo motivo di rifiuto a riceversi la prestazione, non produce gli stessi effetti [dell’offerta formale], ma è tuttavia idonea ad escludere l’inadempimento del debitore” (Cass. civ. Sez. II, 27/06/1987, n. 5710).

Peraltro, anche nel caso di offerta formale, gli effetti della mora accipiendi si verificano (retroattivamente) soltanto se l’offerta stessa sia accettata dal creditore ovvero sia dichiarata valida con sentenza passata in giudicato (art. 1207, ult. co., c.c.).

Ciò premesso, appare evidente come, nel caso di specie, Alfa abbia totalmente omesso di svolgere offerta solenne nelle forme prescritte dalla legge e, quindi, non abbia mai costituito in mora l’odierno convenuto.

In effetti, come allegato in atto di citazione, Alfa si sarebbe limitata a sollecitazioni verbali, come tali idonee ad impedire la mora debendi, ma sicuramente inadatte a produrre la costituzione in mora di Tizio.

Nemmeno l’odierno atto di citazione, peraltro, può dirsi efficace allo scopo, poiché esso non integra gli estremi di un atto di messa in mora per intimazione e difetta degli elementi prescritti dall’art. 75 disp. att. c.c.

Poiché, dunque, Tizio non risulta mai essere stato validamente costituito in mora, neppure si sono prodotti a suo carico gli effetti tipici di quest’ultima.

Non sussiste, quindi, in capo all’odierno convenuto alcun obbligo risarcitorio.

Fermo quanto sin qui esposto, la domanda attorea si appalesa infondata anche ai sensi dell’art. 1223 c.c.

Invero, è noto come, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il soggetto inadempiente sia obbligato a risarcire i danni che siano conseguenza immediata e diretta della condotta non esattamente adempiente. In particolare, egli è tenuto a risarcire il creditore per la perdita subita consistente nella perdita di valori economici già esistenti nel patrimonio del danneggiato e per il mancato guadagno, ossia la mancata acquisizione di utilità economiche (cc.dd. danno emergente e lucro cessante).

Tra inadempimento e danno è però necessario che sussista un nesso di causalità, escludendosi dal risarcimento le conseguenze dell’inadempimento che non ne siano immediatamente dirette.

In particolare, al fine di determinare la risarcibilità del danno, dovrà anzitutto accertarsi la sussistenza di un nesso causale materiale tra condotta ed evento lesivo e, successivamente, verificarsi l’esistenza di una relazione causale anche tra l’evento e le singole conseguenze dannose risarcibili, così da addebitare al soggetto inadempiente solamente i pregiudizi eziologicamente connessi all’evento stesso, e non anche quelli determinati da altri fattori (Cfr., ex multis, Cass. civ., 21255/2013).

Da ciò consegue, naturalmente, che non possono essere risarciti esborsi che il creditore avrebbe sostenuto anche in assenza dell’inadempimento.

Inoltre, giova rammentare che – in ossequio ai noti principi di riparto dell’onere probatorio – in tema di responsabilità contrattuale grava sul danneggiato l’onere di provare l’esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al debitore (cfr., ex multis, Cass. Civ., n. 21140/2007).

Nel caso di specie, appare evidente come i danni allegati da Alfa risultino del tutto sforniti di prova e, comunque, non collegati eziologicamente al preteso inadempimento.

È evidente infatti che, anche in assenza della presunta inadempienza di Tizio, l’attrice avrebbe comunque continuato a svolgere la propria attività di vendita nei locali a ciò adibiti, versando i relativi canoni per intero.

Non sussiste, quindi, alcun danno risarcibile in capo ad Alfa.

Parte attrice, dunque, non si è fatta carico di allegare e provare alcun danno che possa dirsi conseguenza del presunto inadempimento imputato a parte convenuta.

Per tutte tali ragioni le domande di parte attrice appaiono infondate e, come tali, meritevoli di rigetto.

***

Tanto considerato, in fatto e in diritto, il Sig.  Tizio, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, chiede l’accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI:

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:

1) In via pregiudiziale, per le ragioni esposte in narrativa, accertare il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita e, per l’effetto, adottare gli opportuni provvedimenti di rito;

2) Nel merito, in via principale: rigettare in quanto infondate in fatto e in diritto, o comunque non provate, le domande ex adverso proposte, per i motivi dedotti in narrativa;

3) In ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

1. copia notificata dell’atto di citazione.

Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di deduzioni istruttorie, anche alla luce delle eventuali istanze difensive della controparte, nei termini previsti dall’art. 183, 6° comma, c.p.c., dei quali si chiede sin d’ora la concessione.

Dichiarazione di valore della causa.

Ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 115/2002 s.m.i., si dichiara che non è stata proposta domanda riconvenzionale, né è stata formulata chiamata in causa di terzi e che il valore della presente causa rimane, dunque, immutato

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni via fax al numero ___________ e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata ___________.

[luogo], [data]

Avv. ___________________ [sottoscrizione dell’Avvocato]

PROCURA ALLE LITI

___________________

Sig. ___________________ [sottoscrizione del cliente, Sig. Tizio] È autentica

Avv. ___________________ [sottoscrizione dell’Avvocato]