Via libera definitivo alla riforma sulla legittima difesa.

Con 201 voti favorevoli, 38 contrari e 6 astensioni, il Senato in data 28 marzo 2019 ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante “Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa”.

Il testo, che dovrà ora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, amplia l’ambito di applicazione della legittima difesa, con particolare riguardo alla c.d. difesa “domestica” e all’eccesso colposo nella legittima difesa, e inasprisce il regime sanzionatorio dei reati di furto, rapina e violazione di domicilio.

Il provvedimento introduce, inoltre, modifiche anche alla disciplina della sospensione condizionale della pena (art. 165 c.p.) e alla liquidazione degli onorari e delle spese di giustizia.

Si introduce una sorta di presunzione di legittima difesa “domestica”: in caso di violazione di domicilio – e al domicilio viene espressamente equiparato ogni luogo ove si esercita attività commerciale, professionale o imprenditoriale – la difesa si considera “sempre” proporzionata all’offesa. Evidentemente la previsione mira ad eliminare ogni residuo spazio di discrezionalità da parte del giudice nella valutazione della proporzionalità tra la difesa e offesa.

Infatti, il secondo comma dell’art. 52 c.p. ora recita così: <<Nei casi previsti dall’art. 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o la altrui incolumità;

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.>>.

Tuttavia, c’è da sottolineare che una presunzione del genere non risulta compatibile con la nostra Costituzione, sia perchè contrasta con qualsiasi ratio della legittima difesa, sia perchè nel nostro ordinamento le presunzioni sono ammesse soltanto se non sono contraddette dalla realtà. Si deve ricordare, infatti, che per la giurisprudenza costituzionale <<le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, vìolano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit>>, ragion per cui <<l’irragionevolezza della presunzione assoluta si può cogliere tutte le volte in cui sia “agevole” formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa>>1.

Nel caso della legittima difesa la presunzione di proporzione può essere disattesa da tutti quegli accadimenti in cui, ad esempio, ad una tenue aggressione patrimoniale (tentativo di furto) si risponde con una consistente aggressione alla persona (uccisione del ladro).

Inoltre, all’interno delle mura domestiche e nei luoghi di lavoro sopra indicati, chi respinge l’intrusione da parte di una o più persone posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica si considera sempre in condizione di legittima difesa.

Questo è sicuramente l’aspetto più problematico della nuova legge. Viene prevista una presunzione, ma sarebbe meglio dire l’eliminazione, del requisito della necessità difensiva: dispone, infatti, il nuovo quarto comma dell’art. 52 c.p. che <<Nei casi di cui al secondo e terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone>>.

Nel momento in cui si elimina la necessità di difendersi e si presume che la mera presenza illegittima nel domicilio è già di per sè pericolo di aggressione ad altri beni, salta il legame tra aggressione e reazione con la conseguenza che la seconda può essere del tutto scollegata dalla prima: ad esempio, si potrebbe considerare legittima perchè finalizzata a respingere un’intrusione, la reazione di chi spara contro colui che, dopo essersi introdotto in un domicilio, sia sorpreso in una stanza della casa o si stia dando alla fuga.

Il punto è che una disposizione di questo genere ribalta completamente la logica che sta dietro alla legittima difesa, convertendola in una vera e propria offesa; se, infatti, si muove dalla ratio che la legittima difesa è un diritto all’autotutela, nel momento in cui manca la necessità di difendersi la reazione non è più espressione di autotutela, ma di aggressione.

In terzo luogo, la nuova riforma incide sulla disciplina dell’eccesso colposo. Dopo il primo comma dell’art. 55 c.p. viene aggiunto il seguente comma: <<Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’art. 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, numero 5) [minorata difesa], ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto>>.

Quindi, anche qualora la difesa non sia proporzionata all’offesa, come stabilito dall’articolo 52 del Codice Penale, chi si difende non commette comunque un delitto colposo (per eccesso di legittima difesa) dal momento che ha agito per salvaguardare la propria o l’altrui incolumità in un momento di particolare turbamento. Anche in questo caso la norma si rivela problematica: si deve osservare infatti come sia scomparso ogni riferimento all’eccesso, e quindi non sia richiesto un nesso tra l’eccesso e lo stato di grave turbamento (peraltro non definito: ansia, paura, panico?), facendo riferimento semplicemente al fatto che la reazione difensiva sia accompagnata da tale stato.

La riforma incide, infine, sulla disciplina delle conseguenze civili, aggiungendo due commi all’art. 2044 c.c.: il nuovo secondo comma sancisce che nei casi di cui all’art. 52, commi 2, 3 e 4, c.p. È esclusa anche la responsabilità civile; il nuovo terzo comma prevede che nel caso di cui all’art. 55, comma 2, c.p. sia dovuta un’indennità.

Purtroppo, la nuova legge non pare tener conto della gerarchia e della diversa importanza dei beni giuridici tutelati: la vita e l’incolumità personale varranno sempre di più del patrimonio e dell’inviolabilità del domicilio, pertanto la prospettiva di legittimare il sacrificio delle prime per la tutela dei secondi, è probabilmente destinata all’incostituzionalità.

 

1Corte Cost., sentenza n. 183/2011, concernente presunzioni relative alla recidiva.

-Avv. Elena Daniele-