Secondo più fonti, il D.L. di prossima approvazione dovrebbe contenere importanti misure anche a favore dei tirocinanti e dei tirocinanti che hanno sostenuto, nel dicembre scorso, l’esame di abilitazione alla professione forense. Nel dettaglio:
1 – i termini per la conclusione delle correzioni delle prove scritte slitteranno in avanti, anche a fronte del fatto che le Commissioni d’esame non si riuniranno per procedere oltre con le operazioni prima dell’11 maggio 2020;
2 – in deroga a quanto previsto dalla legge professionale, per il semestre di tirocinio coincidente con il periodo di sospensione delle attività degli uffici giudiziari, non sarà richiesta, ai fini della sua convalida, la partecipazione al numero minimo di udienze stabilito dall’art. 8 del d.m. n. 70 del 2016;
3 – per i tirocini svolti presso autorità giudiziarie, ai sensi dell’art. 73 del d.l. n. 69 del 2013, non sarà richiesto lo svolgimento di alcuna attività che richieda presenza fisica, fintantoché non si potrà nuovamente accedere alle sedi in condizioni di sufficiente sicurezza;
4 – eccezionalmente, ai fini dell’accesso all’esame all’esercizio della professione forense, per la sessione 2021, sarà considerato sufficiente il tirocinio della durata di 16 mesi, purché esso riguardi tirocinanti laureatisi nel corso dell’ultima sessione di laurea.
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