La terza sezione della Suprema Corte, con ordinanza 12/6/2018 n. 15209, è tornata ad occuparsi del tema dei danni punitivi, rectius del risarcimento punitivo, estendendo le ipotesi di condanna per lite temeraria ex art. 96 co. 3 c.p.c. e prevedendo un nuovo dovere in capo all’Avvocato .

Prima di passare all’esame compiuto dell’ordinanza in commento, è opportuno ricordare che le Sezioni Unite, con sentenza 16601/2017, hanno affrontato il tema dei c.d. danni puntivi, affermando che “nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poichè sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicchè non è ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto, di origine statunitense, dei “risarcimenti punitivi“”.

Il presupposto da cui muove la pronuncia del Supremo Consesso è che la funzione sanzionatoria del risarcimento del danno non è incompatibile con i principi del nostro ordinamento, come una volta si riteneva. A dimostrazione di tale assunto militano le numerose disposizioni introdotte negli ultimi decenni nel nostro ordinamento e volte ad attribuire un connotato lato sensu sanzionatorio al risarcimento del danno (tra le altre, nella motivazione della sentenza su richiamata, la Cassazione menziona l’art. 12 Legge 47/48; l’art. 709 ter c.p.c.; l’art. 125 d.lgs. 30/05 e l’art. 96 co. 3 c.p.c.) .

Le Sezioni Unite hanno anche precisato che questa funzione sanzionatorio non è ammissibile al di fuori dei casi espressamente previsti ex lege. Diversamente, sarebbero violati i principi desumibili dall’art. 25 co. 2 Cost e dall’art. 7 CEDU.

Negli ultimi anni quindi, accanto alla preponderante e primaria funzione compensativo-riparatoria dell’istituto della responsabilità civile, è emersa una natura polifunzionale, che si proietta verso più aree, principalmente quella preventiva e quella sanzionatorio-punitiva.

Ciò non significa che l’istituto aquiliano abbia mutato la sua essenza e che la natura polifunzionale della responsabilità civile consenta ai giudici di emettere sentenze di condanna al risarcimento dei danni puntivi: ogni imposizione di prestazione patrimoniale esige, infatti, una “intermediazione legislativa”, in forza del principio di cui all’art. 23 Cost., che pone una riserva di legge quanto alle prestazioni patrimoniali imposte.

L’art. 96 co. 3 c.p.c. soddisfa, a detta della Suprema Corte, la riserva di legge de qua e costituisce, quindi, la riprova della proiezione dell’ordinamento verso la funzione sanzionatoria della responsabilità aquiliana. La stessa giurisprudenza costituzionale (cfr. Consulta 152/16) ha riconosciuto che la funzione sanzionatoria della responsabilità è compatibile con il nostro ordinamento e, conseguentemente, ha sancito la natura non risarcitoria (o, comunque, non esclusivamente tale) e, più propriamente, sanzionatoria con finalità deflattive dell’art. 96 co. 3 c.p.c. . A differenza dell’art. 96 co. 1 e 2 c.p.c., integranti fattispecie tipiche di responsabilità aquiliana, l’istituto contemplato dal terzo comma della norma in esame assolve una funzione di deterrenza contro le liti temerarie, che esplicano un abuso del diritto. Comproverebbe tale lettura il tenore letterale del terzo comma, che non menziona il “risarcimento del danno”, bensì il “pagamento di una somma”.

Come già statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 27623/2017), “la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, volta al contenimento dello strumento dell’abuso processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’aver agito o resistito pretestuosamente”.

La Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha statuito che può costituire abuso del diritto, sanzionabile ai sensi dell’art. 96 co. 3 c.p.c., la proposizione di un ricorso per Cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privo di autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia.

In tali ipotesi, infatti, il ricorso per Cassazione integra un “ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale”, essendo finalizzato soltanto ad aumentare il volume delle controversie e ad “ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione”.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, le censure contenute nel ricorso – le prime due inammissibili per violazione del principio di autosufficienza e la terza manifestamente infondata – devono ritenersi incompatibili con un sistema qual è il nostro, che da un lato garantisce l’accesso alla giustizia e alla tutela dei diritti (art. 24 Cost. e art 6 CEDU) e, dall’altro, deve tenere conto del principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost). Pertanto, l’ordinanza in esame ha condannato il ricorrente al pagamento della somma di € 3.000,00 ex art. 96 co. 3 c.p.c.

La Corte precisa, altresì, che proprio al fine di garantire il corretto bilanciamento dei suddetti principi, consentendo così l’accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli di tutela e dei diritti effettivamente violati, “il primo filtro valutativo – rispetto alle azioni ed ai rimedi da promuovere – è affidato alla prudenza del ceto forense coniugata con il principio di responsabilità delle parti”.

La Cassazione, pertanto, pone a carico dell’Avvocato l’onere di “filtrare” le azioni e i rimedi proponibili, a difesa del buon andamento della macchina giudiziaria e del principio di ragionevole durata dei processi. La Corte sembra richiamare gli stessi principi consolidatisi in materia di risarcimento del danno: così come i danni c.d. bagatellari non sono risarcibili, allo stesso modo le iniziative giudiziarie meramente defatigatorie – così come le impugnazioni basate su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente prive di autosufficienza oppure contenenti una mera richiesta di rivalutazione nel merito della controversia –  non meritano di essere conosciute in sede giurisdizionale, comportando un aggravio di tempi, costi e risorse in capo al sistema giudiziario. La sanzione prevista per le iniziative de quibus non può che essere la condanna ai sensi dell’art. 96 co. 3 c.p.c., volta proprio a sanzionare l’abuso del processo.

Ad evitare che iniziative di tal guisa possano essere azionate è l’Avvocato, che dovrà sempre operare un bilanciamento tra gli interessi pubblicistici suddetti e quelli privatistici del suo assistito, anche a discapito di questi ultimi. Infatti, laddove il professionista non operasse questo filtro valutativo iniziale, si esporrebbe al rischio di una responsabilità professionale, nel caso in cui il cliente dovesse essere condannato al pagamento di una somma di denaro ex art. 96 co. 3 c.p.c. .

[Beatrice Bellato]

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI   Roberta                           –  Presidente   –

Dott. DI FLORO  Antonella                    –  rel. Consigliere  –

Dott. ROSSETTI  Marco                             –  Consigliere  –

Dott. D’ARRIGO  Cosimo                            –  Consigliere  –

Dott. MOSCARINI Anna                              –  Consigliere  –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6967-2016 proposto da:

D.C., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se

medesimo;

– ricorrente –

contro

ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D’ITALIA SPA, in persona  dell’Amministratore Delegato Dot T.P., consideratadomiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PIERO SPIRANDELLI giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1533/2015 del TRIBUNALE di PARMA, depositata  il 08/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/04/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso

chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Che:

  1. D.C. ricorre, affidandosi a tre motivi illustrati anche con memoria, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Parma che, confermando la pronuncia del giudice di pace, aveva respinto la domanda da lui avanzata nei confronti della società Istituti di Vigilanza Riuniti Spa perchè fosse dichiarato l’inadempimento del servizio di trasporto e custodia valori di due assegni del quale la società era stata incaricata e la non debenza delle spese del secondo viaggio effettuato, oltre alla condanna al risarcimento dei danni subiti.
  2. L’intimata ha resistito con controricorso e memoria.

Il PG ha presentato conclusioni scritte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

  1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce ex art. 360 c.p.c., n. 3 “la violazione e falsa applicazione degli artt. 1681 e 1686 c.c. circa l’errata valutazione in ordine agli elementi istruttori”: assume che il Tribunale di Parma aveva erroneamente vagliato la circostanza che il secondo viaggio per Taranto non era stato da lui autorizzato; e che il giudice d’appello aveva fondato la propria motivazione sulle superficiali argomentazioni del giudice di pace.

Il motivo è inammissibile.

Si osserva, infatti, che la rubrica risulta incoerente in quanto contemporaneamente al vizio di violazione di legge, viene denunciata dal ricorrente l’errata valutazione delle prove: poichè il giudizio di legittimità si fonda sulla critica necessariamente vincolata della sentenza impugnata (cfr. ex multis Cass. 18202/2008; Cass. 19959/2014; Cass. 25332/2014; Cass. 1479/2018), il “doppio binario” percorso rende il motivo privo di specificità e maschera una sostanziale richiesta di rivalutazione del merito della controversia, già esaustivamente affrontata dal Tribunale che condividendo le motivazioni della sentenza impugnata, ha argomentato in modo congruo lo sviluppo degli avvenimenti e le ragioni che hanno spinto la società di trasporti a compiere il secondo viaggio.

  1. Con la seconda censura la ricorrente deduce, ex 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 1692 e 1713 c.c.: assume che il Tribunale aveva erroneamente valutato il contratto di trasporto e la pattuizione negoziale accessoria in esso inserita, rientrante nello schema del mandato comprensiva della riscossione e consegna dell’assegno oggetto della prestazione.

Il motivo è inammissibile per mancanza di autosufficienza, risultando violato l’art. 366 c.p.c., nn. 6 e 4.

Il collegio osserva, infatti, che la “pattuizione negoziale accessoria” richiamata dal ricorrente non è stata affatto riportata nel ricorso nè è stata indicata la sede processuale in cui essa può essere rinvenuta (cfr. Cass. 22607/2014); inoltre, la critica è totalmente generica in relazione alle argomentazioni spese dal Tribunale di Parma rispetto all’impossibilità di ritirare l’assegno di Euro 300.000,00 (v. pag. 2 della sentenza), non essendo stato evidenziato in modo coerente con le premesse quale dissenso sia posto a fondamento della censura formulata.

  1. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., degli artt. 24 e 111Cost. e dell’art. 6 CEDU “in relazione alla mancata compensazione delle spese”.

Lamenta che il Tribunale di Parma non aveva affatto motivato la propria decisione di condanna non fornendo alcuna plausibile spiegazione correlata anche alla vicenda esaminata e violando, in tal modo, le norme costituzionali e sovranazionali richiamate, poste a presidio del diritto al libero accesso alla giustizia.

Il motivo è manifestamente infondato in quanto la condanna alle spese conseguente alla soccombenza costituisce la regola generale sancita dall’art. 91 c.p.c. e non necessita di alcuna motivazione.

Questa Corte, con orientamento ormai consolidato ha chiarito che “in tema di spese processuali, solo la compensazione dev’essere sorretta da motivazione, e non già l’applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta” (cfr. Cass. 2730/2012).

  1. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
  2. Ricorrono, inoltre, i presupposti di cui all’art. 96 c.p.c., u.c..

Questa Corte ha recentemente riesaminato la questione relativa alla funzione sanzionatoria della condanna per lite temeraria prevista dalla norma richiamata, in relazione sia alla necessità di contenere il fenomeno dell’abuso del processo sia alla evoluzione della fattispecie dei “danni punitivi” che ha progressivamente fatto ingresso nel nostro ordinamento.

Al riguardo, è stato affermato che “la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta al contenimento dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. 27623/2017) e cioè nell’evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione.

Tale pronuncia è stata preceduta da un altro fondamentale arresto volto a valorizzare la sanzione prevista dalla norma, secondo il quale “nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poichè sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicchè non è ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto, di origine statunitense, dei “risarcimenti punitivi” (Cass. SS.UU 16601/2017): nella motivazione della sentenza richiamata, l’art. 96 c.p.c., u.c. è stato inserito nell’elenco delle fattispecie rinvenibili, nel nostro sistema, con funzione di deterrenza.

In relazione a ciò, va ribadito, a mero titolo esemplificativo, che ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, può costituire abuso del diritto all’impugnazione la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privo di autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia, oppure fondato sulla deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, ove sia applicabile, ratione temporis, l’art. 348 ter c.p.c., u.c. che ne esclude la invocabilità.

In tali ipotesi, il ricorso per cassazione integra un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale, essendo non già finalizzato alla tutela dei diritti ed alla risposta alle istanze di giustizia, ma destinato soltanto ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, a ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti ed il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione.

Nel caso in esame, le censure contenute nel ricorso – le prime due inammissibili per violazione del principio di autosufficienza e la terza manifestamente infondata – devono ritenersi gravemente erronee e non compatibili con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla giustizia ed alla tutela dei diritti (cfr. art. 6 CEDU) e, dall’altra, deve tener conto del principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e della necessità di creare strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigato rie: in tale contesto questa Corte intende valorizzare la sanzionabilità dell’abuso dello strumento giudiziario (Cass. n. 10177 del 2015), proprio al fine di evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione (cfr Cass. SS.UU. 12310/2015 in motivazione) e consentire l’accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli e dei diritti violati, per il quale, nella giustizia civile, il primo filtro valutativo – rispetto alle azioni ed ai rimedi da promuovere – è affidato alla prudenza del ceto forense coniugata con il principio di responsabilità delle parti.

  1. Deve pertanto concludersi per la condanna del ricorrente, d’ufficio, al pagamento in favore della controparte, in aggiunta alle spese di lite, di una somma equitativamente determinata, in termini di proporzionalità, in Euro 3000,00 (cfr. Cass. SU 16601/2017 sopra richiamata).
  2. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma del comma ibis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte, rigetta ricorso.

Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1800,00 per compensi, oltre accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.

Condanna altresì il ricorrente, ex art. 96 c.p.c., u.c., a corrispondere agli Istituti di Vigilanza Riuniti d’Italia Spa la somma di Euro 3000,00.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 5 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2018